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Codice civile

Art. 1140 c.c. — Possesso 

Libro III — Della proprietà · Titolo VIII — Del possesso; Capo I — Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.

Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il possesso è una situazione di fatto manifestata da attività corrispondenti alla proprietà o a un diritto reale; può essere esercitato direttamente o tramite chi detiene. Non coincide con proprietà, contratto o mera disponibilità materiale. Per distinguerlo dalla detenzione si esaminano origine del rapporto e condotta verso il titolare. La qualificazione determina tutela possessoria, frutti e possibile usucapione.

Esempio pratico

L'inquilino usa l'immobile, ma normalmente lo detiene riconoscendo il diritto del locatore; quest'ultimo può conservarne il possesso tramite lui.

Giurisprudenza

  • Recinzione e prova del possesso

    Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 3736, 2026, Rv. 677309-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Per fondi destinati a usi non agricoli, la presenza di una recinzione non dimostra da sola l'intenzione di possedere come proprietario.

    Fonte →

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