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Art. 1159-bis c.c. — Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale 

Libro III — Della proprietà · Titolo VIII — Del possesso; Capo II — Degli effetti del possesso; Sezione III — Dell’usucapione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni.

Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia debitamente trascritto, un fondo rustico con annessi fabbricati, situati in comuni classificati montani dalla legge, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di cinque anni dalla data di trascrizione.

La legge speciale stabilisce la procedura, le modalità e le agevolazioni per la regolarizzazione del titolo di proprietà.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fondi rustici con annessi fabbricati, situati in comuni non classificati montani dalla legge, aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge speciale.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

La piccola proprietà rurale può beneficiare di termini speciali quando il fondo presenta i requisiti territoriali o reddituali previsti. Il possesso utile per quindici anni consente l'acquisto nel caso ordinario speciale; per l'acquisto in buona fede da un non proprietario, con titolo idoneo trascritto, il periodo è di cinque anni dalla trascrizione. La legge speciale disciplina il riconoscimento. La sola classificazione catastale o la presenza di un fabbricato non risolvono ogni requisito.

Esempio pratico

Il possessore di un fondo rustico verifica ubicazione, caratteristiche e condizioni previste dalla legge prima di scegliere il procedimento di riconoscimento.

Giurisprudenza

  • Riconoscimento e verifica dei presupposti rurali

    Corte di cassazione, sez. 5, ordinanza n. 16219, 2021, Rv. 661529-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Il decreto ottenuto nel procedimento speciale non rende superfluo l’esame dei requisiti che giustificano l’acquisto e il beneficio fiscale considerato. Nel caso esaminato l’amministrazione poteva verificare caratteristiche del fondo e attività del beneficiario; il decreto non le opponeva un giudicato definitivo sulla spettanza dell’agevolazione.

    Fonte →

Note

Coordinare il procedimento della L. 346/1976 con la soppressione dell’ufficio del pretore (D.Lgs. 51/1998) e dei fogli degli annunzi legali (L. 340/2000). Non applicare senza coordinamento le denominazioni storiche. Il precedente fiscale riguarda il regime applicabile ai fatti.

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