Codice civile
Art. 1172 c.c. — Denunzia di danno temuto
Libro III — Della proprietà · Titolo IX — Della denunzia di nuova opera e di danno temuto
Testo dell'articolo
Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all'autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo.
L'autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia per i danni eventuali.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La denuncia di danno temuto riguarda un pericolo grave e prossimo che provenga da un edificio, un albero o un'altra cosa. Possono agire proprietario, titolare di un diritto reale di godimento o possessore del bene minacciato. Il giudice dispone le misure adatte a prevenire il danno e può imporre una garanzia. Qui rileva il pericolo attuale della cosa, che va distinto dai requisiti temporali propri della denuncia di nuova opera.
Esempio pratico
Un albero instabile sul fondo vicino minaccia di cadere sull'edificio e il titolare chiede misure urgenti per eliminare il rischio.
Giurisprudenza
Domanda cautelare e successivo merito
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 31725, 2025, Rv. 676407-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Il procedimento urgente termina con il provvedimento cautelare o la decisione sul reclamo. Per instaurare un successivo giudizio di cognizione occorre una domanda autonoma; l’udienza fissata erroneamente dal giudice non sostituisce l’iniziativa necessaria della parte.
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Note
Coordinare con art. 688 c.p.c. e disciplina cautelare. Il successivo processo di cognizione richiede una domanda di merito; non presumere una prosecuzione automatica.