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Codice civile

Art. 1171 c.c. — Denunzia di nuova opera 

Libro III — Della proprietà · Titolo IX — Della denunzia di nuova opera e di danno temuto

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da una nuova opera, da altri intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo, sia per derivare danno alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare all'autorità giudiziaria la nuova opera, purché questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio.

L'autorità giudiziaria, presa sommaria cognizione del fatto, può vietare la continuazione dell'opera, ovvero permetterla, ordinando le opportune cautele: nel primo caso, per il risarcimento del danno prodotto dalla sospensione dell'opera, qualora le opposizioni al suo proseguimento risultino infondate nella decisione del merito; nel secondo caso, per la demolizione o riduzione dell'opera e per il risarcimento del danno che possa soffrirne il denunziante, se questi ottiene sentenza favorevole, nonostante la permessa continuazione.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

La denuncia di nuova opera consente di intervenire quando un lavoro intrapreso da altri minaccia il bene su cui si esercita proprietà, altro diritto reale di godimento o possesso. L'opera deve essere ancora in corso e il suo inizio deve risalire a meno di un anno. Il giudice può fermarla oppure consentirne il proseguimento con cautele. La decisione urgente non equivale al definitivo accertamento di tutte le pretese delle parti.

Esempio pratico

Il vicino avvia scavi che possono compromettere il terreno del denunziante, il quale documenta il pericolo prima che i lavori siano ultimati.

Giurisprudenza

  • Domanda cautelare e successivo merito

    Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 31725, 2025, Rv. 676407-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Il procedimento urgente termina con il provvedimento cautelare o la decisione sul reclamo. Per instaurare un successivo giudizio di cognizione occorre una domanda autonoma; l’udienza fissata erroneamente dal giudice non sostituisce l’iniziativa necessaria della parte.

    Fonte →

Note

Coordinare con art. 688 c.p.c. e disciplina cautelare. Il successivo processo di cognizione richiede una domanda di merito; non presumere una prosecuzione automatica.

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