Codice civile
Art. 1187 c.c. — Computo del termine
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo II — Dell’adempimento delle obbligazioni; Sezione I — Dell’adempimento in generale
Testo dell'articolo
Il termine fissato per l'adempimento delle obbligazioni è computato secondo le disposizioni dell'art. 2963.
La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi.
È salva in ogni caso una diversa pattuizione.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il calcolo della scadenza segue le disposizioni richiamate sull'individuazione del termine. Se la data cade in un giorno festivo, la proroga si applica quando non vi siano usi diversi; resta possibile una diversa pattuizione. Occorre quindi leggere insieme data, unità di tempo e regole del rapporto. La norma non consente di trattare automaticamente come festivo ogni giorno in cui l'ufficio o l'impresa non lavorano.
Esempio pratico
Un pagamento ha una scadenza in giorno festivo e si verifica se accordo o usi escludano la proroga al giorno successivo utile.
Giurisprudenza
Scadenza festiva e rinnovo della trascrizione
Corte di cassazione, sez. 3, n. 9572, 2015, Rv. 635270 · Principio da rassegna ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
La rassegna applica la regola di proroga della scadenza festiva anche al termine di rinnovo della trascrizione di un pignoramento. Il richiamo mostra la portata generale del criterio di calcolo, entro il rapporto tra disciplina sostanziale e regole processuali.
Fonte →