Codice civile
Art. 1186 c.c. — Decadenza dal termine
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo II — Dell’adempimento delle obbligazioni; Sezione I — Dell’adempimento in generale
Testo dell'articolo
Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il beneficio della scadenza può venir meno se il debitore diventa insolvente, riduce per propria condotta le garanzie offerte oppure non presta quelle promesse. Il creditore può allora richiedere la prestazione prima del termine. Non basta applicare meccanicamente un'etichetta di difficoltà finanziaria: vanno verificati i presupposti e la volontà del creditore di utilizzare il rimedio. Insolvenza civile e apertura di una procedura concorsuale non sono la stessa nozione.
Esempio pratico
Il debitore diminuisce una garanzia promessa e il creditore verifica se richiedere subito la somma ancora non scaduta.
Giurisprudenza
Esercizio della facoltà di anticipare la richiesta
Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 25376, 2024, Rv. 672416-05 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La perdita del beneficio del termine richiede che il creditore manifesti la volontà di chiedere subito l’adempimento. Nel caso esaminato questa volontà era desumibile dal precetto; non occorreva una previa decisione giudiziale, ma neppure si trattava di un effetto automatico ignorando la scelta del creditore.
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