Codice civile
Art. 1192 c.c. — Pagamento eseguito con cose altrui
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo II — Dell’adempimento delle obbligazioni; Sezione I — Dell’adempimento in generale
Testo dell'articolo
Il debitore non può impugnare il pagamento eseguito con cose di cui non poteva disporre, salvo che offra di eseguire la prestazione dovuta con cose di cui può disporre.
Il creditore che ha ricevuto il pagamento in buona fede può impugnarlo, salvo il diritto al risarcimento del danno.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Se il debitore paga con beni di cui non poteva disporre, non può rimettere in discussione l'operazione senza offrire una prestazione corretta con beni disponibili. Il creditore che li ha ricevuti in buona fede può invece impugnare il pagamento e conserva la possibilità di chiedere il danno. La norma regola i rapporti tra debitore e creditore; gli eventuali diritti del proprietario e l'acquisto dei mobili richiedono ulteriore coordinamento.
Esempio pratico
Il debitore consegna un oggetto altrui per adempiere e, prima di contestare il pagamento, deve offrire beni di cui possa legittimamente disporre.