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Codice civile

Art. 2043 c.c. — Risarcimento per fatto illecito 

Libro IV - Delle obbligazioni · Titolo IX - Dei fatti illeciti

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Chi cagiona ad altri un danno ingiusto mediante un fatto doloso o colposo deve risarcirlo. È la regola generale della responsabilità extracontrattuale: la tutela non dipende necessariamente da un contratto fra danneggiante e danneggiato, ma dall’illecito e dalla lesione di un interesse giuridicamente protetto.

Devono essere individuati condotta, dolo o colpa, danno risarcibile, ingiustizia della lesione e nesso causale. La violazione di una regola non dimostra da sola l’esistenza o l’ammontare del danno. Nella responsabilità civile il nesso è accertato con il criterio del «più probabile che non», mediante valutazione delle prove concrete, senza ridurlo a una percentuale astratta o confonderlo con lo standard penale.

Operano regimi speciali e diverse distribuzioni dell’onere della prova, fra cui gli articoli 2047–2050 e la disciplina sanitaria. La domanda deve individuare il modello applicabile, le eventuali cause di esclusione e il concorso del danneggiato. Le massime selezionate chiariscono la causalità in vicende sanitaria e di rinvio dal giudice penale, con limiti espressi.

Esempio pratico

Un soggetto danneggia per negligenza un bene altrui. Il proprietario documenta la condotta, il collegamento con il danno e i costi necessari alla riparazione, verificando eventuali regimi speciali e senza considerare risarcibile qualsiasi spesa solo perché è stata sostenuta dopo l’evento.

Giurisprudenza

  • Nesso causale civile dopo il rinvio dal giudice penale

    Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 25481, 2025, Rv. 676351-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    A seguito del rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena translatio del giudizio sulla domanda civile, sicché la Corte di appello civile competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento, deve applicare le regole processuali e probatorie proprie del processo civile, adottando, conseguentemente, in tema di nesso eziologico tra condotta ed evento di danno, il criterio causale del "più probabile che non" e non quello penalistico dell'alto grado di probabilità logica, anche a prescindere dalle contrarie indicazioni eventualmente contenute nella sentenza penale di rinvio.

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  • Accertamento probabilistico del nesso causale

    Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 5922, 2024, Rv. 670339-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    L'accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria è improntato alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non"), la quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico. (Nella specie, relativa alle lesioni occorse ad un paziente a seguito dell'errata esecuzione dell'anestesia nell'ambito di un intervento chirurgico per ipertrofia prostatica, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che, nel rigettare la domanda sull'erroneo presupposto che competesse all'attore l'onere di provare la condotta imperita del medico, aveva omesso di formulare qualsivoglia valutazione, in punto di nesso causale, degli elementi di prova dallo stesso forniti e delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, che pure avevano individuato una relazione probabilistica tra la manovra anestesistica e i postumi neurologici ed ortopedici reliquati).

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