Codice civile
Art. 1198 c.c. — Cessione di un credito in luogo dell'adempimento
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo II — Dell’adempimento delle obbligazioni; Sezione I — Dell’adempimento in generale
Testo dell'articolo
Quando in luogo dell'adempimento è ceduto un credito, l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti.
È salvo quanto è disposto dal secondo comma dell'art. 1267.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il creditore può accettare un altro credito al posto della prestazione originaria. In mancanza di un accordo diverso, il primo debito si estingue soltanto quando quel credito viene riscosso, non con la semplice cessione. Se le parti intendono una liberazione immediata, la diversa volontà deve risultare concretamente. Restano rilevanti le conseguenze della mancata riscossione e della negligenza del cessionario richiamate dall'articolo 1267.
Esempio pratico
Il debitore cede un credito verso un cliente: si controlla se il creditore lo abbia riscosso e se la cessione fosse liberatoria immediata.
Giurisprudenza
Cessione e prova della riscossione
Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 15141, 2022, Rv. 664826-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La semplice consegna di cambiali non prova che la prestazione originaria sia stata adempiuta. Nel regime destinato alla riscossione, il debitore deve dimostrare anche l’effettiva estinzione del credito ceduto; un diverso accordo liberatorio richiede una manifestazione inequivoca.
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