Codice civile
Art. 1197 c.c. — Prestazione in luogo dell'adempimento
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo II — Dell’adempimento delle obbligazioni; Sezione I — Dell’adempimento in generale
Testo dell'articolo
Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita.
Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il debitore è tenuto alla garanzia per l'evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita, salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno.
In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il debitore può sostituire la prestazione dovuta soltanto se il creditore acconsente; neppure un valore superiore basta a imporre lo scambio. Il debito si estingue quando la prestazione diversa viene eseguita. Se consiste nel trasferimento di un diritto, operano le garanzie richiamate per evizione e vizi, con l'alternativa prevista per il creditore. Le garanzie offerte dai terzi non rivivono se viene richiesta nuovamente la prestazione originaria.
Esempio pratico
Al posto della somma dovuta, il debitore propone un bene e il creditore accetta la sostituzione, che diventa efficace con l'esecuzione.
Giurisprudenza
Sostituzione mediante credito e volontà liberatoria
Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 15141, 2022, Rv. 664826-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Se la prestazione diversa consiste nella cessione di cambiali, la liberazione immediata deve risultare da una volontà chiara. Senza tale accordo, il debito originario si estingue attraverso la riscossione, che il debitore deve dimostrare quando eccepisce il pagamento.
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