Codice civile
Art. 1209 c.c. — Offerta reale e offerta per intimazione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo II — Dell’adempimento delle obbligazioni; Sezione III — Della mora del creditore
Testo dell'articolo
Se l'obbligazione ha per oggetto danaro, titoli di credito, ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l'offerta deve essere reale.
Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso, l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di riceverle, fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
La forma dell'offerta cambia con l'oggetto e il luogo della consegna. Per denaro, titoli e mobili da consegnare al domicilio del creditore serve l'offerta reale. Per mobili da consegnare altrove occorre invece intimare al creditore di riceverli, mediante notificazione. Queste formalità non vanno confuse con le diverse condizioni per ottenere una sentenza di esecuzione specifica di un preliminare.
Esempio pratico
La merce da ritirare in magazzino viene offerta con intimazione notificata di riceverla nel luogo previsto.
Giurisprudenza
Offerta del prezzo e domanda ex art. 2932
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 13789, 2024, Rv. 671355-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Per ottenere il trasferimento giudiziale del bene il promissario acquirente può manifestare seriamente la volontà di pagare, senza eseguire necessariamente l’offerta reale disciplinata dagli artt. 1208 e 1209.
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