Codice civile
Art. 1210 c.c. — Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo II — Dell’adempimento delle obbligazioni; Sezione III — Della mora del creditore
Testo dell'articolo
Se il creditore rifiuta di accettare l'offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore può eseguire il deposito.
Eseguito il deposito, quando questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore non può più ritirarlo ed è liberato dalla sua obbligazione.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Il rifiuto del creditore può essere seguito dal deposito della prestazione. Per liberare il debitore non basta però collocare unilateralmente il denaro presso un terzo: il deposito deve essere accettato o riconosciuto valido con sentenza definitiva. Da quel momento il debitore non può ritirarlo e il debito si estingue. L'accettazione può risultare anche da comportamenti concludenti, secondo i precedenti selezionati.
Esempio pratico
Il creditore ritira senza riserve la somma depositata e viene valutata la sua accettazione tacita.
Giurisprudenza
Accettazione tacita del deposito
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 25057, 2025, Rv. 676023-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Il ritiro della somma depositata senza riserve può integrare accettazione del deposito e produrre la liberazione prevista dall’articolo. Conta il comportamento con cui il creditore acquisisce la prestazione.
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