Codice civile
Art. 1229 c.c. — Clausole di esonero da responsabilità
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo III — Dell’inadempimento delle obbligazioni
Testo dell'articolo
È nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave.
È nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Le parti non possono concordare in anticipo che il debitore non risponda del proprio dolo o della colpa grave. È inoltre nullo l'esonero preventivo per violazioni di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico, anche quando commesse dagli ausiliari. La presenza di una clausola nel contratto non basta quindi a renderla efficace: contenuto e limiti vanno esaminati concretamente.
Esempio pratico
Una struttura accetta il paziente nonostante carenze organizzative: la clausola che esclude la responsabilità per colpa grave non la protegge.
Giurisprudenza
Organizzazione della struttura e colpa grave
Corte di cassazione, sez. 3, sentenza n. 13037, 2023, Rv. 667589-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La struttura assistenziale che accetta il paziente non può rendere irrilevanti le proprie carenze organizzative mediante clausole che escludano la responsabilità per colpa grave. Gli obblighi assunti vanno letti insieme alle norme inderogabili.
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