Codice civile
Art. 1235 c.c. — Novazione soggettiva
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo IV — Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento; Sezione I — Della novazione
Testo dell'articolo
Quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario che viene liberato, si osservano le norme contenute nel capo VI di questo titolo.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Quando cambia il debitore e quello originario viene liberato, occorre applicare le regole sulla delegazione, espromissione o accollo, secondo il concreto accordo. La semplice presenza di un soggetto disposto a pagare non significa che il primo debitore sia uscito dal rapporto. Vanno controllati il consenso del creditore e l'effetto liberatorio previsto dalle norme richiamate.
Esempio pratico
Un acquirente assume il debito del venditore: si verifica se la banca abbia liberato espressamente il debitore originario.
Giurisprudenza
Sostituzione del debitore e liberazione
Corte di cassazione, sez. III, n. 337, 1978 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La sostituzione del debitore va ricondotta a delegazione, espromissione o accollo. L’effetto liberatorio dipende dai requisiti dell’istituto concretamente impiegato, non dalla sola comparsa di un nuovo obbligato.
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