Codice civile
Art. 1272 c.c. — Espromissione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo VI — Della delegazione, dell’espromissione e dell’accollo
Testo dell'articolo
Il terzo che, senza delegazione del debitore, ne assume verso il creditore il debito, è obbligato in solido col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest'ultimo.
Se non si è convenuto diversamente, il terzo non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario.
Può opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario, se non sono personali a quest'ultimo e non derivano da fatti successivi all'espromissione. Non può opporgli la compensazione che avrebbe potuto opporre il debitore originario, quantunque si sia verificata prima dell'espromissione.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Nell’espromissione un terzo assume verso il creditore il debito altrui senza una delegazione del debitore. L’obbligazione si aggiunge normalmente a quella originaria; la liberazione richiede una dichiarazione espressa del creditore. L’espromittente dispone soltanto delle eccezioni consentite, e non può utilizzare la compensazione spettante al debitore originario.
Esempio pratico
Un familiare promette direttamente al creditore di pagare il debito del congiunto senza esserne incaricato.
Giurisprudenza
Assunzione del debito altrui e causa dell’accordo
Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 4985, 2024, Rv. 670187-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Nella vicenda locativa esaminata, l’impegno della subconduttrice a estinguere i debiti del coniuge trova giustificazione nell’espromissione. La Corte lo distingue da somme aggiuntive prive di causa e vietate dalla disciplina locativa.
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