Codice civile
Art. 1242 c.c. — Effetti della compensazione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo IV — Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento; Sezione III — Della compensazione
Testo dell'articolo
La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla d'ufficio.
La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
La compensazione legale opera dal momento in cui i crediti coesistono con i requisiti richiesti, ma il giudice non può rilevarla da solo. La parte deve farla valere rispettando le regole processuali. La prescrizione maturata dopo quella coesistenza non impedisce la compensazione, mentre un credito già prescritto a quel momento non beneficia di questa disposizione.
Esempio pratico
Il convenuto eccepisce un controcredito compensabile e documenta quando sono maturati i requisiti di entrambi i crediti.
Giurisprudenza
Effetto della compensazione legale
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 23924, 2024, Rv. 672284-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La compensazione legale opera dalla coesistenza dei crediti che presentano i requisiti di legge; la pronuncia che la accerta non crea retroattivamente tali requisiti. La Corte distingue questa situazione dalla compensazione giudiziale.
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