Codice civile
Art. 1241 c.c. — Estinzione per compensazione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo IV — Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento; Sezione III — Della compensazione
Testo dell'articolo
Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Se due soggetti sono contemporaneamente debitori e creditori l'uno dell'altro, i rispettivi debiti possono estinguersi fino all'importo comune. L'effetto non discende da qualsiasi rapporto economico incrociato: devono ricorrere i presupposti previsti dalle norme sulla compensazione. Occorre distinguere crediti reciproci autonomi, semplici poste di un unico rapporto e accordi volontari.
Esempio pratico
A deve a B 5.000 euro e B deve ad A 3.000: se i crediti sono compensabili, resta un saldo di 2.000 euro.
Giurisprudenza
Controcredito e interesse economico del pagamento
Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 20886, 2024, Rv. 671964-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Nel valutare la gratuità del pagamento del debito altrui, la presenza di un controcredito compensabile può rivelare un interesse economico del solvens. Occorre ricostruire i rapporti obbligatori effettivi.
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