Codice civile
Art. 1245 c.c. — Debiti non pagabili nello stesso luogo
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo IV — Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento; Sezione III — Della compensazione
Testo dell'articolo
Quando i due debiti non sono pagabili nello stesso luogo, si devono computare le spese del trasporto al luogo del pagamento.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Il diverso luogo di pagamento dei due debiti non esclude da solo la compensazione. Nel determinare il saldo occorre però considerare le spese del trasporto al luogo dovuto. La disposizione non autorizza una maggiorazione generica: devono essere individuati il luogo dell'adempimento e gli oneri rilevanti per le concrete prestazioni che vengono compensate.
Esempio pratico
Due prestazioni fungibili devono essere consegnate in luoghi diversi: nel saldo si computano le pertinenti spese di trasporto.