Codice civile
Art. 1246 c.c. — Casi in cui la compensazione non si verifica
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo IV — Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento; Sezione III — Della compensazione
Testo dell'articolo
La compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito, eccettuati i casi: 1) di credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato; 2) di credito per la restituzione di cose depositate o date in comodato; 3) di credito dichiarato impignorabile; 4) di rinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore; 5) di divieto stabilito dalla legge.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
La compensazione incontra divieti anche quando esistono debiti reciproci. La legge protegge, fra l'altro, la restituzione di beni sottratti, depositati o dati in comodato e i crediti impignorabili. Possono rilevare inoltre una rinuncia preventiva o altre disposizioni di legge. Occorre distinguere questi limiti dalla determinazione del saldo di un unico rapporto, senza usarla per eludere tutele inderogabili.
Esempio pratico
Chi deve restituire un bene ricevuto in deposito non può opporre indistintamente un proprio credito per trattenerlo.
Giurisprudenza
Poste di un unico rapporto e compensazione impropria
Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 26365, 2024, Rv. 672664-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Quando le poste opposte appartengono a un unico rapporto complesso, il loro confronto può costituire un accertamento contabile del saldo, anziché una compensazione tra crediti autonomi. La Corte applica questa distinzione alla restituzione e all’equo compenso.
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