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Codice civile

Art. 1287 c.c. — Decadenza dalla facoltà di scelta 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo VII — Di alcune specie di obbligazioni; Sezione II — Delle obbligazioni alternative

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Quando il debitore, condannato alternativamente a due prestazioni, non ne esegue alcuna nel termine assegnatogli dal giudice, la scelta spetta al creditore.

Se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non l'esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a quest'ultimo.

Se la scelta è rimessa a un terzo e questi non la fa nel termine assegnatogli, essa è fatta dal giudice.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

L’inerzia può far perdere il potere di scelta. Se il debitore condannato alternativamente non esegue nel termine giudiziale, sceglie il creditore. Se è quest’ultimo a lasciar decorrere il termine, sceglie il debitore; se l’incaricato è un terzo, provvede il giudice. Le condizioni non sono identiche per tutti i soggetti.

Esempio pratico

Il creditore non sceglie entro il termine fissato: la scelta passa al debitore secondo la disposizione.

Giurisprudenza

  • Inerzia nella scelta del riposo compensativo

    Corte di cassazione, sez. L, ordinanza n. 24545, 2024, Rv. 672246-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Nel contratto collettivo sanitario esaminato, la mancata scelta tempestiva del dipendente fra riposo e maggiorazione consente l’applicazione della decadenza dal potere di scelta prevista per il creditore.

    Fonte →

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