Codice civile
Art. 1286 c.c. — Facoltà di scelta
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo VII — Di alcune specie di obbligazioni; Sezione II — Delle obbligazioni alternative
Testo dell'articolo
La scelta spetta al debitore, se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo.
La scelta diviene irrevocabile con l'esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all'altra parte, o ad entrambe se la scelta è fatta da un terzo.
Se la scelta deve essere fatta da più persone, il giudice può fissare loro un termine. Se la scelta non è fatta nel termine stabilito, essa è fatta dal giudice.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
La scelta appartiene normalmente al debitore, salvo attribuzione al creditore o a un terzo. Diviene irrevocabile quando la prestazione è eseguita o la scelta è dichiarata e comunicata nei modi previsti. Per più soggetti incaricati di scegliere, la norma consente l’intervento giudiziale se manca un accordo nel termine fissato.
Esempio pratico
Il debitore comunica al creditore di scegliere il bene A: non può poi imporre unilateralmente il bene B.
Giurisprudenza
Scelta e distinzione dall’obbligazione facoltativa
Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 24819, 2024, Rv. 672367-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La Corte distingue alternative poste sullo stesso piano dalla prestazione principale affiancata da una facoltà sostitutiva. Per le alternative, la dichiarazione di scelta comunicata alla controparte concentra l’obbligo ed è irrevocabile.
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