Codice civile
Art. 1307 c.c. — Inadempimento
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo VII — Di alcune specie di obbligazioni; Sezione III — Delle obbligazioni in solido
Testo dell'articolo
Se l'adempimento dell'obbligazione è divenuto impossibile per causa imputabile a uno o più condebitori, gli altri condebitori non sono liberati dall'obbligo solidale di corrispondere il valore della prestazione dovuta. Il creditore può chiedere il risarcimento del danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Quando una prestazione solidale diventa impossibile per colpa di uno o più debitori, tutti restano tenuti solidalmente al suo valore. Il danno ulteriore è invece richiedibile ai debitori cui è imputabile l'impossibilità. Non ogni obbligazione collettiva o indivisibile coincide però con una solidarietà nella quale ciascuno poteva eseguire l'intera prestazione.
La sostituzione della prestazione impossibile con il suo valore mantiene il vincolo solidale; il danno ulteriore segue invece l'imputabilità. Nel regresso interno occorre poi identificare quale debitore ha causato la perdita, evitando di trasferire definitivamente sugli altri la colpa esclusiva.
Provare imputabilità, impossibilità, valore e danno ulteriore; distinguere le promesse di consenso di più comproprietari.
Esempio pratico
A e B devono solidalmente consegnare un bene. A lo distrugge per propria colpa: entrambi rispondono del valore, mentre l'ulteriore perdita dimostrata dal creditore è imputabile al responsabile.
Se il bene vale 10.000 euro e il creditore prova ulteriori 2.000 euro di danno, il valore resta solidale mentre l'ulteriore importo si imputa a chi ha distrutto il bene.
Giurisprudenza
Promesse di più consensi: limite all'applicazione dell'art. 1307
Corte di cassazione, sez. II, n. 6162, 2006 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Nel preliminare relativo a un immobile unitario, ciascun comproprietario può esprimere il proprio consenso, non quello degli altri. Il contenuto editoriale distingue questa obbligazione collettiva dalla solidarietà ordinaria e non consente al promittente di invocare automaticamente l'esonero dal danno ulteriore previsto dall'art. 1307.
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