Codice civile
Art. 1319 c.c. — Diritto di esigere l'intero
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo VII — Di alcune specie di obbligazioni; Sezione IV — Delle obbligazioni divisibili e indivisibili
Testo dell'articolo
Ciascuno dei creditori può esigere l'esecuzione dell'intera prestazione indivisibile. Tuttavia l'erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento dell'intero credito, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Ogni creditore di una prestazione indivisibile può chiederla per intero. Se agisce un erede del creditore, deve però fornire una garanzia a tutela degli altri coeredi: il diritto all'intera prestazione non significa appropriarsi definitivamente del valore spettante agli altri.
Il potere del creditore di ottenere l'intero è funzionale all'adempimento di una prestazione non frazionabile. Per l'erede che esercita il diritto, la cauzione protegge gli altri coeredi, il cui interesse economico non scompare quando il bene viene consegnato a uno solo.
Accertare qualità del richiedente, indivisibilità e adeguatezza della cauzione; salvi i rapporti interni.
Esempio pratico
Uno dei coeredi chiede la consegna del bene indivisibile dovuto al defunto. Per riceverlo deve prestare la cauzione richiesta a garanzia delle ragioni degli altri coeredi.
Se il bene è consegnato all'erede che ha agito, la garanzia consente agli altri di far valere le loro quote nella successiva sistemazione.