Codice civile
Art. 1318 c.c. — Indivisibilità nei confronti con gli eredi
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo VII — Di alcune specie di obbligazioni; Sezione IV — Delle obbligazioni divisibili e indivisibili
Testo dell'articolo
L'indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi del debitore o di quelli del creditore.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
La morte del creditore o del debitore non rende divisibile una prestazione che era indivisibile. L'unitarietà continua a operare nei confronti degli eredi, pur restando distinti i successivi rapporti interni e le garanzie previste per chi esige l'intero.
La successione cambia i soggetti, non trasforma la prestazione in quote materiali eseguibili separatamente. La norma salvaguarda l'unità verso eredi del debitore e del creditore, ferma la disciplina delle garanzie e dei rapporti patrimoniali fra coeredi.
Distinguere prestazione indivisibile e debito pecuniario divisibile; coordinare con l'art. 1319 e con la disciplina successoria.
Esempio pratico
Il debitore doveva consegnare un bene non frazionabile. Dopo la sua morte, gli eredi non possono offrire al creditore soltanto frazioni del bene corrispondenti alle loro quote.
Tre eredi del debitore non adempiono consegnando ciascuno un terzo di un oggetto unico; devono organizzare l'esecuzione della prestazione dovuta.
Giurisprudenza
Prelegato obbligatorio e prestazione unitaria dei coeredi
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 16593, 2026, Rv. 679118-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Se il prelegato impone di acquistare un immobile intero e trasferirlo al beneficiario, ciascun coerede è esposto alla richiesta della prestazione completa. La divisione delle quote ereditarie non spezza l'obbligo materiale, pur richiedendo una successiva regolazione interna.
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