Codice civile
Art. 1326 c.c. — Conclusione del contratto
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo II — Dei requisiti del contratto; Sezione I — Dell’accordo delle parti
Testo dell'articolo
Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.
L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi.
Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte.
Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa.
Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Il contratto si conclude, in via ordinaria, quando il proponente conosce l’accettazione dell’altra parte. La proposta e la risposta devono essere valutate nel loro contenuto: una risposta non conforme alla proposta vale come nuova proposta, non come accettazione dell’accordo originario.
L’accettazione deve giungere nel termine fissato dal proponente o in quello necessario secondo natura dell’affare e usi. Il proponente può considerare efficace un’accettazione tardiva, ma deve informarne immediatamente l’altra parte. Se richiede una determinata forma, l’accettazione resa diversamente non produce l’effetto previsto dalla norma.
Queste regole si coordinano con conoscibilità delle dichiarazioni, revoca e casi di conclusione mediante esecuzione. Una minuta, una trattativa o una lettera d’intenti non costituiscono sempre il contratto definitivo: occorre individuare la volontà di vincolarsi e il regolamento concordato.
La libertà di forma incontra le prescrizioni speciali. Per esempio, l’accordo tra avvocato e cliente sui compensi richiede forma scritta a pena di nullità; la sola mancata contestazione non sostituisce quel requisito.
Esempio pratico
Il venditore propone un prezzo di 10.000 euro e l’acquirente risponde «accetto per 9.000». La risposta modifica un elemento della proposta e vale come nuova proposta. Se invece accetta integralmente ma oltre il termine, si verifica se il proponente l’abbia tempestivamente considerata efficace.
Giurisprudenza
Minuta e accordo ancora incompleto
Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 11126, 2024, Rv. 670793-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Un documento che registra alcuni punti non costituisce necessariamente un vincolo definitivo. Se le parti rinviano la definizione di aspetti ancora essenziali al completamento dell'assetto negoziale, la minuta non genera le obbligazioni del contratto non perfezionato.
Fonte →Accordo scritto sul compenso dell’avvocato
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 9733, 2025, Rv. 674561-01 · Massima ufficiale della Cassazione
Ai sensi dell'art. 2233, ultimo comma, c.c. i patti conclusi tra gli avvocati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali vanno redatti per iscritto a pena di nullità, non potendo assumere rilevanza un'ipotetica non contestazione dell'accordo, né potendo trarsi la prova della conclusione del primo accordo dal contenuto di quello successivo. (Nella specie, la S.C. ha che la cassato la decisione che aveva ritenuto che tra le parti fossero intercorsi due distinti accordi in punto di tariffe applicabili a prestazioni forensi, deducendo l'avvenuta conclusione del primo accordo dalla sua mancata contestazione e dalla stipulazione della ulteriore e successiva convenzione - che aveva esteso l'applicazione del primo ad un periodo ad essa antecedente - pur in assenza della necessaria prova scritta).
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