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Codice civile

Art. 1327 c.c. — Esecuzione prima della risposta dell'accettante 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo II — Dei requisiti del contratto; Sezione I — Dell’accordo delle parti

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione.

L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte dell'iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Quando lo richiede il proponente, o lo giustificano la natura dell'affare o gli usi, il destinatario può concludere il contratto iniziando direttamente l'esecuzione, senza prima rispondere. La conclusione si colloca nel luogo e nel momento dell'inizio dell'esecuzione. Deve seguirne un pronto avviso al proponente; l'omissione può causare responsabilità per danni.

L'avvio dell'esecuzione è una modalità speciale di conclusione del contratto, giustificata dai presupposti della norma. L'obbligo di avvisare prontamente il proponente tutela la sua organizzazione e può far sorgere una responsabilità autonoma per la perdita causata dal ritardo.

Non ricondurre ogni comportamento concludente all'art. 1327; verificare i suoi presupposti e gli eventuali requisiti legali di forma.

Esempio pratico

Un ordine richiede l'immediata spedizione della merce senza conferma preventiva. Il fornitore avvia l'esecuzione conforme e ne dà prontamente notizia al cliente.

Il fornitore spedisce subito la merce come richiesto, ma tace per giorni: l'accordo può essere concluso dall'avvio, mentre il danno da mancato avviso va accertato.

Giurisprudenza

  • Esecuzione e accettazione tacita: due schemi da distinguere

    Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 14253, 2024, Rv. 671507-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    L'esecuzione può manifestare un'accettazione tacita nei contratti senza forma legale vincolata. La Corte distingue questa ricostruzione dal meccanismo dell'art. 1327 e considera disponibile, nell'interesse del proponente, la forma di accettazione che questi aveva richiesto.

    Fonte →

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