Codice civile
Art. 1338 c.c. — Conoscenza delle cause d'invalidità
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo II — Dei requisiti del contratto; Sezione I — Dell’accordo delle parti
Testo dell'articolo
La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa d'invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Chi conosce, o dovrebbe conoscere, una causa di invalidità deve informare la controparte. Se omette l'avviso e l'altra parte confida senza colpa nella validità, può doverne risarcire il danno. L'obbligo non trasforma un contratto invalido in valido né garantisce automaticamente tutto il profitto sperato.
Il dovere informativo riguarda una causa di invalidità conosciuta o conoscibile con ordinaria diligenza. L'affidamento dell'altra parte deve essere incolpevole e il pregiudizio causalmente legato al silenzio; la sua eventuale conoscenza del vizio cambia l'analisi.
Accertare conoscibilità, omissione, affidamento non colpevole e prova del danno; verificare le peculiarità dei contratti pubblici.
Esempio pratico
A sa che manca un requisito che rende invalido l'accordo ma tace. B, senza colpa, sostiene costi confidando nella validità: deve provare il danno collegato all'omessa informazione.
Se entrambe le parti conoscono già il divieto che invalida l'accordo, B non può fondare sul silenzio di A un affidamento inconsapevole da risarcire.
Giurisprudenza
Affidamento nell'appalto pubblico e costi da provare
Corte di cassazione, sez. 1, sentenza n. 28404, 2024, Rv. 672874-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Per l'omessa informazione sull'invalidità dell'appalto, il ristoro resta nei limiti dell'interesse negativo e richiede prova delle perdite. La sola consegna anticipata non permette di presumere tutte le spese di un cantiere senza dimostrare che attività e costi siano stati effettivi.
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