Codice civile
Art. 1337 c.c. — Trattative e responsabilità precontrattuale
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo II — Dei requisiti del contratto; Sezione I — Dell’accordo delle parti
Testo dell'articolo
Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Nelle trattative e nella formazione del contratto le parti devono comportarsi secondo buona fede. La norma tutela la correttezza del percorso negoziale e l’affidamento ragionevolmente creato, anche quando il contratto non viene poi concluso.
Non esiste un obbligo generale di arrivare alla firma. L’interruzione può però diventare fonte di responsabilità quando, valutata la fase raggiunta, l’affidamento prodotto e le ragioni del recesso, costituisce una condotta contraria a correttezza. Anche informazioni inesatte o reticenze rilevanti possono richiedere una valutazione autonoma.
Il danno precontrattuale va provato e collegato alla condotta. Per l’ingiustificata rottura delle trattative si considerano, secondo il caso, spese inutilmente sostenute e opportunità alternative perdute, non automaticamente il profitto che sarebbe derivato dal contratto mancato. La responsabilità può presentarsi anche rispetto a un contratto concluso, con presupposti e misura del danno da esaminare distintamente.
Esempio pratico
Le parti hanno concordato gli elementi essenziali di un affare e una induce l’altra a sostenere una spesa preparatoria, poi interrompe senza ragione apprezzabile. La controparte documenta fase delle trattative, affidamento, spesa e nesso con la condotta. La mancata firma, da sola, non prova la responsabilità né dà diritto al ricavo dell’intero affare.
Giurisprudenza
Ripensamento pubblico e interesse negativo
Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 9960, 2024, Rv. 671043-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Un ripensamento illegittimo dell'amministrazione dopo l'approvazione di una lottizzazione può ledere la libertà negoziale del privato. Il danno va riferito al coinvolgimento inutile nell'operazione, non automaticamente al guadagno che il progetto avrebbe prodotto.
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