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Codice civile

Art. 1340 c.c. — Clausole d'uso 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo II — Dei requisiti del contratto; Sezione I — Dell’accordo delle parti

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le clausole d'uso s'intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Le clausole normalmente praticate in uno specifico contesto negoziale possono entrare nel contratto senza essere scritte espressamente, salvo che le parti abbiano voluto escluderle. Gli usi contrattuali non coincidono automaticamente con ogni consuetudine normativa né con un'abitudine isolata di una parte.

L'uso negoziale può integrare il silenzio delle parti, ma deve essere provato come prassi del contesto pertinente e può essere escluso da una volontà contraria. Non basta che un contraente applichi abitualmente una clausola nei propri moduli.

Provare esistenza e ambito dell'uso; rispettare volontà contraria, norme imperative e discipline speciali.

Esempio pratico

Nel settore è dimostrata una clausola abitualmente adottata; il contratto non ne parla e non la esclude. Va verificato se quell'uso negoziale ne completa il contenuto.

Se il contratto esclude espressamente un termine d'uso del settore, quell'uso non rientra per la sola abitudine degli altri operatori.

Giurisprudenza

  • Superminimo e uso aziendale contrario all'assorbimento

    Corte di cassazione, sez. Lavoro, n. 16166, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Il contenuto editoriale indica come regola l'assorbimento del superminimo negli aumenti collettivi, ma ammette un diverso assetto pattizio o una pratica aziendale consolidata di segno contrario. La verifica dell'uso è quindi distinta dalla sola lettura del minimo tabellare.

    Fonte →

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