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Codice civile

Art. 1341 c.c. — Condizioni generali di contratto 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo II — Dei requisiti del contratto; Sezione I — Dell’accordo delle parti

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Le condizioni generali predisposte unilateralmente per una pluralità di rapporti sono efficaci se l’altra parte le conosceva o avrebbe dovuto conoscerle con ordinaria diligenza al momento della conclusione. Occorre quindi distinguere il testo predisposto da una clausola effettivamente negoziata nel singolo rapporto.

Le clausole onerose elencate nel secondo comma richiedono specifica approvazione per iscritto. Tra esse figurano limitazioni di responsabilità, facoltà di recesso o sospensione, decadenze, limitazioni delle eccezioni, restrizioni verso terzi, rinnovi taciti, clausole compromissorie e deroghe alla competenza. Non ogni condizione economicamente sfavorevole rientra automaticamente nell’elenco.

La sottoscrizione del contratto e la specifica approvazione hanno funzioni diverse. Per moduli e formulari si coordina l’articolo 1342; per il consumatore opera anche la disciplina delle clausole abusive, che non viene superata da una seconda firma.

Il luogo convenzionale di pagamento può incidere sul foro come effetto delle norme sulla competenza senza costituire necessariamente una clausola di deroga al foro. La qualificazione dipende dal contenuto e dalla funzione concreta della clausola.

Esempio pratico

Un modulo predisposto dall’impresa contiene una limitazione di responsabilità e una clausola di foro esclusivo. Si verifica la specifica approvazione di ciascuna previsione rilevante. Se il cliente è consumatore, la seconda firma non basta a rendere valida una clausola abusiva o a eliminare il foro protettivo.

Giurisprudenza

  • Penale e caparra: non ogni clausola onerosa richiede doppia firma

    Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 18550, 2021, Rv. 661625-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    La previsione anticipata di una conseguenza economica per recesso o inadempimento non rientra, soltanto per tale funzione, nell'elenco dell'art. 1341. Il controllo sulla necessità di approvazione specifica va distinto da altri rimedi sulla misura e sulla validità della clausola.

    Fonte →
  • Parcheggio e clausole rese note dopo l'ingresso

    Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 18277, 2023, Rv. 668069-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Nel parcheggio meccanizzato recintato esaminato, l'ingresso fonda un affidamento sulla custodia. Le indicazioni di esonero presenti soltanto nel biglietto o all'interno non modificano retroattivamente il contenuto dell'accordo già concluso.

    Fonte →
  • Luogo di pagamento e approvazione specifica

    Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 15786, 2026, Rv. 678897-01 · Massima ufficiale della Cassazione

    La clausola contenuta nelle condizioni generali di contratto che stabilisce convenzionalmente il luogo di pagamento del contributo ambientale non richiede la specifica approvazione per iscritto di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., poiché l'incidenza dell'individuazione del luogo di esecuzione della prestazione sulla determinazione del foro competente costituisce effetto previsto dagli artt. 1182 c.c. e 20 c.p.c. e non deriva dalla volontà delle parti di derogare alle norme sulla competenza territoriale.

    Fonte →

Note

Coordinamento con artt. 33, 34 e 36 Codice del consumo, verificati separatamente. L’approvazione specifica non sostituisce il controllo di abusività; la trattativa individuale richiede prova e incontra i limiti dell’art. 36, comma 2.

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