Codice civile
Art. 1349 c.c. — Determinazione dell'oggetto
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo II — Dei requisiti del contratto; Sezione III — Dell’oggetto del contratto
Testo dell'articolo
Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice.
La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si può impugnare se non provando la sua mala fede. Se manca la determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto è nullo.
Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia riferimento.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Le parti possono affidare a un terzo la determinazione della prestazione. Di regola il terzo deve usare equo apprezzamento; mancanza, manifesta ingiustizia o errore consentono l'intervento del giudice. Se invece è pattuito il mero arbitrio, la contestazione richiede mala fede; in mancanza di determinazione e di accordo sulla sostituzione il contratto è nullo.
La distinzione tra equo apprezzamento e mero arbitrio cambia sia i motivi della contestazione sia il possibile intervento giudiziale. Il patto e la condotta del terzo devono essere accertati prima di chiedere al giudice una nuova determinazione.
Distinguere arbitraggio e decisione di una controversia; rispettare la diversa disciplina dei due commi e le condizioni generali della produzione.
Esempio pratico
Un esperto deve fissare il valore secondo criteri equi. Se non procede, il giudice può intervenire nei presupposti del primo comma; con un patto di mero arbitrio la soluzione non è identica.
Se il terzo incaricato secondo equità fissa un importo manifestamente ingiusto, una parte può domandare la determinazione giudiziale nei presupposti di legge.
Giurisprudenza
Stima imparziale nel patto marciano
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 3532, 2025, Rv. 673977-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
L'operazione marciana richiede una valorizzazione del bene capace di evitare approfittamenti: criteri oggettivi oppure un esperto indipendente, con tempi e modalità definiti. L'affidamento della stima non può lasciare al creditore il potere di appropriarsi arbitrariamente dell'eccedenza.
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