Codice civile
Art. 1357 c.c. — Atti di disposizione in pendenza della condizione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo III — Della condizione nel contratto
Testo dell'articolo
Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Il diritto condizionato può essere ceduto anche prima dell’evento, ma la disposizione resta soggetta alla medesima condizione.
La posizione condizionata è trasferibile, ma l’acquirente non riceve una posizione più forte di quella del cedente: il suo acquisto resta subordinato allo stesso evento. La vicenda va resa conoscibile ai terzi secondo le forme pertinenti.
Non attribuire al cessionario effetti più ampi di quelli del diritto ceduto.
Esempio pratico
Chi ha acquistato sotto condizione sospensiva cede la propria posizione: anche il cessionario attende l’evento.
Chi cede un diritto sospeso a un terzo non può promettergli effetti immediati se la condizione originaria è ancora pendente.