Codice civile
Art. 1360 c.c. — Retroattività della condizione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo III — Della condizione nel contratto
Testo dell'articolo
Gli effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto, salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso.
Se però la condizione risolutiva è apposta a un contratto ad esecuzione continuata o periodica, l'avveramento di essa, in mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni già eseguite.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
In generale, l’avveramento della condizione riporta gli effetti alla conclusione del contratto; volontà delle parti o natura del rapporto possono stabilire diversamente.
La retroattività alla stipula è la regola, ma volontà delle parti e natura del rapporto possono modificarla; nelle prestazioni periodiche già eseguite l’effetto segue una disciplina particolare. Non va presunta una cancellazione materiale di ogni atto intermedio.
Per la condizione risolutiva in rapporti continuativi o periodici, le prestazioni già eseguite sono normalmente salve.
Esempio pratico
La condizione sospensiva si verifica a giugno: in via ordinaria gli effetti risalgono alla stipula, salvo diversa regola applicabile.
Il permesso arriva dopo mesi: l’effetto della condizione si collega alla firma, ma canoni già maturati richiedono la verifica della regola speciale.