Codice civile
Art. 1361 c.c. — Atti di amministrazione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo III — Della condizione nel contratto
Testo dell'articolo
L'avveramento della condizione non pregiudica la validità degli atti di amministrazione compiuti dalla parte a cui, in pendenza della condizione stessa, spettava l'esercizio del diritto.
Salvo diverse disposizioni di legge o diversa pattuizione, i frutti percepiti sono dovuti dal giorno in cui la condizione si è avverata.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
L’avveramento non invalida gli atti di amministrazione compiuti durante la pendenza da chi esercitava il diritto; salvo eccezioni, i frutti spettano dal giorno dell’evento.
Gli atti di ordinaria amministrazione compiuti legittimamente durante la pendenza non vengono automaticamente travolti dall’avveramento. Frutti e spese richiedono il regolamento previsto, distinto dal trasferimento del diritto principale.
Distinguere amministrazione da disposizione; verificare diverse norme o patti sui frutti.
Esempio pratico
Il titolare condizionato riscuote i canoni prima dell’evento: la ripartizione dei frutti si determina secondo il comma secondo.
Chi gestisce il fondo in attesa della condizione incassa frutti e sostiene costi: all’avveramento si regolano separatamente amministrazione e frutti.