Codice civile
Art. 1376 c.c. — Contratto con effetti reali
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo V — Degli effetti del contratto; Sezione I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Per una cosa determinata o un altro diritto individuato, il trasferimento avviene per effetto del consenso validamente manifestato.
Per la cosa determinata l’effetto reale si produce con il consenso legittimamente manifestato, salvo le eccezioni di legge. Possesso, consegna materiale e opponibilità a terzi sono questioni distinte dal momento del trasferimento fra le parti.
Distinguere il trasferimento del diritto dagli obblighi di consegna e dalle regole su forma, pubblicità e opponibilità.
Esempio pratico
Per un quadro specifico, il diritto passa secondo il contratto consensuale senza attendere materialmente la consegna.
Le parti vendono una macchina individualmente identificata: la proprietà può passare alla firma, anche se il ritiro è fissato al giorno dopo.