Codice civile
Art. 1378 c.c. — Trasferimento di cosa determinata solo nel genere
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo V — Degli effetti del contratto; Sezione I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprietà si trasmette con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti. Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l'individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Per cose individuate solo per genere, il diritto passa quando vengono individuate d’accordo o nel modo pattuito; per quelle da trasportare può bastare la consegna al vettore o spedizioniere.
Quando l’oggetto è definito solo per genere, il consenso non basta a identificare quali beni passano al compratore. Serve individuazione concordata o compiuta secondo le modalità di consegna previste.
La sola conclusione del contratto non individua sempre i beni; verificare la concreta modalità concordata.
Esempio pratico
Un venditore separa le dieci casse vendute dal magazzino secondo il metodo convenuto.
Si vendono cento sacchi di un magazzino di mille: finché non sono individuati secondo la legge, non si sa quali sacchi siano del compratore.