Codice civile
Art. 1385 c.c. — Caparra confirmatoria
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo V — Degli effetti del contratto; Sezione II — Della clausola penale e della caparra
Testo dell'articolo
Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.
Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.
Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
La caparra confirmatoria è una somma o quantità di cose fungibili consegnata per rafforzare il vincolo contrattuale. Se il contratto viene adempiuto, è restituita oppure imputata alla prestazione dovuta. Va distinta dall’acconto e dalla caparra penitenziale, che svolgono funzioni diverse.
Se è inadempiente chi l’ha versata, la controparte può recedere trattenendola. Se è inadempiente chi l’ha ricevuta, la parte che l’ha versata può recedere chiedendone il doppio. Il recesso richiede un inadempimento di non scarsa importanza: non ogni ritardo consente automaticamente questa scelta.
La parte non inadempiente può invece domandare esecuzione o risoluzione del contratto. In questa via, il risarcimento segue le regole generali e il danno va allegato e provato; non si cumula automaticamente con la liquidazione forfettaria collegata al recesso.
Per scegliere il rimedio occorre quindi verificare funzione della somma, gravità dell’inadempimento e richieste effettivamente formulate, tenendo conto della compatibilità tra le domande.
Esempio pratico
L’acquirente versa 5.000 euro di caparra. Se il venditore commette un inadempimento grave, l’acquirente può recedere e chiedere 10.000 euro. Se domanda invece la risoluzione con un danno di 15.000 euro, deve seguire i requisiti del rimedio ordinario e provare il danno; non ottiene automaticamente anche il doppio della caparra.
Giurisprudenza
Domanda con ritenzione della caparra
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 29482, 2025, Rv. 676952-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La richiesta di risoluzione accompagnata dalla ritenzione della caparra può essere letta come domanda di accertare la legittimità del recesso, a prescindere dall’etichetta usata.
Fonte →Recesso con caparra e gravità dell’inadempimento
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 15644, 2026, Rv. 678914-01 · Massima ufficiale della Cassazione
Ai fini della legittimità del recesso di cui all'art. 1385 c.c., come in materia di risoluzione contrattuale, non è sufficiente l'inadempimento, ma occorre anche la verifica circa la non scarsa importanza prevista dall'art. 1455 c.c., dovendo il giudice tenere conto dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sul sinallagma contrattuale e verificare se, in considerazione della mancata o ritardata esecuzione della prestazione, sia da escludere per la controparte l'utilità del contratto alla stregua dell'economia complessiva del medesimo.
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