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Codice civile

Art. 1386 c.c. — Caparra penitenziale 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo V — Degli effetti del contratto; Sezione II — Della clausola penale e della caparra

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso.

In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Se le parti pattuiscono un diritto di recesso, la caparra penitenziale ne costituisce soltanto il prezzo: il recedente perde quanto dato o restituisce il doppio del ricevuto.

La caparra penitenziale presuppone un diritto di recesso già previsto: rappresenta il prezzo di quella scelta, non una sanzione per inadempimento. Se versa la caparra chi recede, la perde; se recede chi la riceve, restituisce il doppio.

Serve un effettivo diritto di recesso pattuito; non confondere con la caparra confirmatoria per inadempimento.

Esempio pratico

Il compratore esercita il recesso convenuto e perde la caparra penitenziale versata.

Il contratto consente di recedere pagando 2.000 euro versati come caparra penitenziale: l’esercizio regolare non va trattato come inadempimento.

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