Codice civile
Art. 1388 c.c. — Contratto concluso dal rappresentante
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo VI — Della rappresentanza
Testo dell'articolo
Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Un rappresentante che contratta in nome e nell’interesse del rappresentato, nei limiti dei poteri, produce effetti direttamente per quest’ultimo.
Gli effetti vanno direttamente al rappresentato quando il rappresentante spende il suo nome, opera nel suo interesse e resta entro i poteri. Un atto in nome proprio o oltre i poteri richiede un esame diverso.
Accertare spendita del nome, interesse e limiti del potere; se il potere manca si considera l’art. 1398.
Esempio pratico
Un procuratore autorizzato conclude in nome del proprietario una vendita entro i limiti indicati.
Un procuratore firma espressamente per la società entro il limite di spesa conferito: il contratto vincola la società.