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Codice civile

Art. 1399 c.c. — Ratifica 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo VI — Della rappresentanza

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, il contratto può essere ratificato dall'interessato, con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso.

La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi.

Il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante possono d'accordo sciogliere il contratto prima della ratifica.

Il terzo contraente può invitare l'interessato a pronunziarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s'intende negata.

La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Il rappresentato può ratificare con la forma richiesta il contratto del falso rappresentante: la ratifica retroagisce, salvando i diritti dei terzi.

La ratifica permette al rappresentato di assumere l’atto compiuto senza potere con la forma richiesta. L’effetto retroagisce, salvi i diritti dei terzi; la controparte può assegnare un termine per decidere secondo la norma.

Prima della ratifica le parti indicate possono sciogliere il contratto; il terzo può fissare un termine, trascorso il quale il silenzio vale rifiuto.

Esempio pratico

Il proprietario approva nella forma dovuta la vendita conclusa senza poteri dall’agente.

La società ratifica una vendita firmata da agente non autorizzato: il contratto può produrre effetti dalla stipula, fatti salvi diritti già acquisiti.

Giurisprudenza

  • Firma apocrifa e limiti della ratifica

    Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 3265, 2024, Rv. 670286-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    La firma falsificata del soggetto rappresentato è distinta dalla dichiarazione resa da chi spende il nome altrui senza poteri; nel caso esaminato non opera la ratifica.

    Fonte →

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