Codice civile
Art. 1398 c.c. — Rappresentanza senza potere
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo VI — Della rappresentanza
Testo dell'articolo
Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Chi dichiara di rappresentare altri senza potere, o oltre i limiti, risponde del danno subito dal terzo che senza colpa ha confidato nella validità dell’accordo.
Il falso rappresentante non vincola automaticamente il preteso rappresentato; risponde verso il terzo che ha confidato senza colpa nella validità dell’atto. L’indennizzo riguarda il danno da affidamento, distinto dall’utile dell’affare se concluso.
La tutela del terzo richiede affidamento senza colpa e danno provato; il contratto può essere ratificato.
Esempio pratico
Un falso procuratore firma una vendita e il compratore, incolpevole, sostiene costi inutili.
Un agente firma oltre il limite di procura e la società non ratifica: il terzo prova il proprio affidamento incolpevole e le spese sostenute.
Giurisprudenza
Danno da falso rappresentante e restituzione
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 9679, 2024, Rv. 671020-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
L’azione risarcitoria del terzo incolpevole contro il falso rappresentante è distinta da quella per recuperare quanto ricevuto senza titolo.
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