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Codice civile

Art. 1401 c.c. — Riserva di nomina del contraente 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo VII — Del contratto per persona da nominare

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Nel momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Una parte può firmare riservandosi di indicare in seguito chi acquisterà diritti e obblighi.

La riserva va inserita nel contratto originario: una successiva cessione del contratto è istituto diverso. Il nominato subentra soltanto se la dichiarazione rispetta termine, forma e accettazione o procura; altrimenti resta parte lo stipulante.

La riserva nasce alla stipula; nomina, accettazione e forma seguono gli articoli successivi.

Esempio pratico

Il promissario acquirente si riserva di designare un altro soggetto.

Se la nomina non viene comunicata validamente nel termine, il venditore continua ad avere come controparte il promissario originario.

Giurisprudenza

  • Subentro del nominato

    Corte di cassazione, sez. III, n. 10850, 2023 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La designazione necessita della procura anteriore o dell’accettazione del nominato per produrre il subentro.

    Fonte →

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