Codice civile
Art. 1408 c.c. — Rapporti fra contraente ceduto e cedente
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo VIII — Della cessione del contratto
Testo dell'articolo
Il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo.
Tuttavia il contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare il cedente, può agire contro di lui qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte.
Nel caso previsto dal comma precedente, il contraente ceduto deve dare notizia al cedente dell'inadempimento del cessionario, entro quindici giorni da quello in cui l'inadempimento si è verificato; in mancanza è tenuto al risarcimento del danno.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Il cedente è normalmente liberato quando la cessione diventa efficace; se non liberato, può rispondere dell’inadempimento del cessionario.
La liberazione del cedente è la regola al momento dell’efficacia della cessione verso il contraente ceduto. Se quest’ultimo ha dichiarato di non liberarlo, deve informarlo tempestivamente dell’inadempimento del cessionario.
L’avviso dell’inadempimento va dato entro quindici giorni, altrimenti possono sorgere danni.
Esempio pratico
Il cliente accetta il subentro ma conserva espressamente la responsabilità del fornitore iniziale.
Il nuovo contraente non esegue: il cliente che aveva riservato la responsabilità del cedente gli comunica subito l’inadempimento.
Giurisprudenza
Cedente non liberato
Corte di cassazione, sez. III, n. 23220, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Se il locatore non libera il conduttore originario, questi può restare coinvolto nelle azioni sul rapporto locatizio.
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