Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 1409 c.c. — Rapporti fra contraente ceduto e cessionario 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo VIII — Della cessione del contratto

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva al momento in cui ha consentito alla sostituzione.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Il contraente ceduto oppone al cessionario le difese del contratto ceduto; per rapporti estranei serve una riserva espressa.

Il cessionario riceve il contratto con le difese che ne derivano: non può chiedere più di quanto il cedente avrebbe potuto pretendere. Le eccezioni fondate su rapporti estranei restano fuori salvo riserva espressa.

Separare eccezioni del contratto da altri rapporti con il cedente.

Esempio pratico

Il cliente contesta al nuovo fornitore un difetto della prestazione contrattuale.

Il nuovo fornitore chiede il prezzo di una prestazione difettosa: il cliente oppone la difesa derivante dal contratto ceduto.

Articoli collegati