Codice civile
Art. 1409 c.c. — Rapporti fra contraente ceduto e cessionario
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo VIII — Della cessione del contratto
Testo dell'articolo
Il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva al momento in cui ha consentito alla sostituzione.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Il contraente ceduto oppone al cessionario le difese del contratto ceduto; per rapporti estranei serve una riserva espressa.
Il cessionario riceve il contratto con le difese che ne derivano: non può chiedere più di quanto il cedente avrebbe potuto pretendere. Le eccezioni fondate su rapporti estranei restano fuori salvo riserva espressa.
Separare eccezioni del contratto da altri rapporti con il cedente.
Esempio pratico
Il cliente contesta al nuovo fornitore un difetto della prestazione contrattuale.
Il nuovo fornitore chiede il prezzo di una prestazione difettosa: il cliente oppone la difesa derivante dal contratto ceduto.