Codice civile
Art. 1419 c.c. — Nullità parziale
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo XI — Della nullità del contratto; Sezione I — Della nullità
Testo dell'articolo
La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.
La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
La nullità di una parte del contratto o di una clausola può estendersi all’intero accordo se risulta che le parti non lo avrebbero concluso senza quella parte. Occorre quindi verificare l’importanza della previsione nulla nell’equilibrio negoziale, senza presumere sempre né la caducazione totale né la conservazione.
Il secondo comma prevede una regola diversa: quando la clausola nulla è sostituita di diritto da una norma imperativa, la nullità della clausola non comporta quella del contratto. La sostituzione richiede una disposizione che determini il contenuto applicabile e non può essere costruita soltanto sulla preferenza del giudice.
La verifica si coordina con le discipline speciali, comprese le nullità di protezione. Il precedente aggiunto sull’agenzia offre un’applicazione concreta: eliminata la clausola che rimetteva al mero arbitrio del preponente la provvigione indiretta, il rapporto resta valido e il diritto può derivare dalla disposizione legale. Non è una soluzione da estendere senza esame a ogni clausola invalida.
Esempio pratico
Un contratto di agenzia contiene una clausola che consente al preponente di scegliere liberamente se riconoscere una provvigione indiretta dovuta secondo legge. La clausola viene esaminata per la sua invalidità; la sua eliminazione non priva automaticamente l’agente di tutto il contratto né della provvigione prevista dalla disciplina applicabile.
Giurisprudenza
Nullità della clausola sulla provvigione indiretta
Corte di cassazione, sez. L, ordinanza n. 16294, 2026, Rv. 679328-02 · Massima ufficiale della Cassazione
Nel contratto di agenzia, la clausola che riservi al preponente la facoltà di riconoscere o meno all'agente la provvigione c.d. indiretta sugli affari conclusi direttamente dal primo è nulla, ex art. 1355 c.c., risolvendosi in una condizione meramente potestativa; tale nullità, tuttavia, non inficia la validità del contratto, che resta valido, con conseguente sussistenza del diritto dell'agente alla suddetta provvigione, la quale, in tal caso, trova la sua fonte nell'art. 1748, comma 2, c.c..
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