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Art. 1420 c.c. — Nullità nel contratto plurilaterale 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo XI — Della nullità del contratto; Sezione I — Della nullità

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Nei contratti con più di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullità del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Nel contratto plurilaterale a scopo comune, la nullità del vincolo di uno non elimina tutto salvo partecipazione essenziale.

Nei contratti con più parti unite da uno scopo comune, la nullità del vincolo di uno non si propaga automaticamente. Occorre verificare se quella partecipazione era essenziale per l’operazione complessiva.

L’essenzialità va valutata nelle circostanze concrete.

Esempio pratico

L’accordo comune resta possibile senza un partecipante.

Un consorzio con più aderenti perde il vincolo di uno: gli altri restano legati se lo scopo comune può ancora essere realizzato.

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