Codice civile
Art. 1424 c.c. — Conversione del contratto nullo
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo XI — Della nullità del contratto; Sezione I — Della nullità
Testo dell'articolo
Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Un contratto nullo può produrre gli effetti di un diverso negozio se ne contiene i requisiti e le parti lo avrebbero voluto conoscendo la nullità.
La conversione richiede che l’atto nullo contenga già i requisiti di un diverso contratto e che, conoscendo la nullità, le parti lo avrebbero voluto. Il giudice non può inventare un accordo incompatibile con la loro volontà.
Servono requisiti formali e sostanziali e volontà ipotetica plausibile.
Esempio pratico
Si verifica se un atto invalido contiene tutti gli elementi di un altro negozio.
Un contratto invalido come vendita può valere come altro negozio solo se ne contiene tutti i requisiti e risulta plausibile la volontà alternativa.