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Codice civile

Art. 1425 c.c. — Incapacità delle parti 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo XI — Della nullità del contratto; Sezione II — Dell’annullabilità

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare.

È parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 428, il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di volere.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Il contratto dell’incapace legale è annullabile; per l’incapacità naturale valgono le condizioni dell’art. 428.

L’incapacità legale e quella naturale hanno presupposti differenti. Per la seconda il rinvio all’articolo 428 impone di esaminare stato effettivo della persona e requisiti ulteriori, non soltanto un’etichetta clinica.

Non inferire l’annullabilità dalla sola diagnosi.

Esempio pratico

Un incapace naturale firma e si verificano i presupposti di legge.

Il contratto del minore segue la regola dell’incapacità legale; per l’adulto temporaneamente incapace occorre accertare i fatti richiesti dall’art. 428.

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