Codice civile
Art. 1433 c.c. — Errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo XI — Della nullità del contratto; Sezione II — Dell’annullabilità
Testo dell'articolo
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche al caso in cui l'errore cade sulla dichiarazione, o in cui la dichiarazione è stata inesattamente trasmessa dalla persona o dall'ufficio che ne era stato incaricato.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Le regole sull’errore valgono anche per dichiarazione sbagliata o trasmessa erroneamente.
L’errore può nascere nel formulare la dichiarazione o nel trasmetterla attraverso un intermediario. Restano necessari i requisiti che lo rendono giuridicamente rilevante: non ogni refuso consente annullamento.
Restano i requisiti di essenzialità e riconoscibilità.
Esempio pratico
La segreteria invia un prezzo diverso da quello comunicato dal contraente.
Una cifra è alterata nella comunicazione di accettazione; si verifica se l’errore era essenziale e riconoscibile.