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Codice civile

Art. 1428 c.c. — Rilevanza dell'errore 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo XI — Della nullità del contratto; Sezione II — Dell’annullabilità

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

L’errore rileva se essenziale e riconoscibile dall’altro contraente.

L’errore deve avere peso decisivo rispetto al contenuto del contratto e poter essere riconosciuto dall’altro con ordinaria diligenza. Sbagliarsi su un dettaglio irrilevante non basta per sciogliere il vincolo.

Essenzialità e riconoscibilità vanno accertate separatamente.

Esempio pratico

L’acquirente sbaglia su una qualità decisiva e il venditore avrebbe potuto notarlo.

L’acquirente confonde il materiale essenziale del bene e il venditore poteva accorgersene: si valutano entrambi i requisiti dell’errore.

Giurisprudenza

  • Errore essenziale e riconoscibile

    Corte di cassazione, sez. 3, Ordinanza n. 25494, 2025, Rv. 676419-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    L’errore richiede essenzialità e riconoscibilità, non un ulteriore requisito generale di scusabilità.

    Fonte →

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